Art. 4.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le norme di attuazione della presente legge e sono stabilite le modalità di rilascio di una apposita «carta» che consenta alle persone portatrici di handicap di accedere agli spettacoli e agli eventi sportivi gratuitamente o a condizioni agevolate sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

 

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